𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹’𝗔𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶, 𝗲̀ 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲.
Negli ultimi mesi diversi contribuenti si sono trovati a dover affrontare contestazioni fiscali nelle quali gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) assumono un ruolo centrale nella ricostruzione dei ricavi dichiarati.
L’Amministrazione finanziaria può rilevare scostamenti rispetto ai risultati attesi per una determinata attività economica e utilizzare tali anomalie nell’ambito delle proprie attività di controllo.
Ma una questione merita particolare attenzione: 𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗲̀ 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶?
IL SIGNIFICATO DEGLI ISA NELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. 50/2017, sono strumenti finalizzati a valutare il grado di affidabilità fiscale di imprese e professionisti attraverso l’elaborazione di informazioni economiche, contabili e strutturali.
Un risultato non soddisfacente può rappresentare un elemento di attenzione per l’Amministrazione finanziaria e contribuire alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Tuttavia, 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶.
È necessario distinguere la funzione di analisi del rischio fiscale dalla dimostrazione dei presupposti che giustificano una specifica rettifica del reddito.
LA RICOSTRUZIONE DEI RICAVI ATTRAVERSO PARAMETRI STATISTICI
Una delle questioni più delicate si presenta quando l’Agenzia delle Entrate procede alla ricostruzione dei ricavi dell’impresa attraverso indici di redditività, percentuali medie o altri parametri desunti dall’elaborazione statistica dei dati.
In questi casi occorre comprendere se la ricostruzione sia effettivamente rappresentativa della situazione economica del contribuente.
Imprese appartenenti allo stesso settore possono infatti presentare caratteristiche profondamente differenti: organizzazione aziendale, struttura dei costi, clientela, condizioni di mercato, localizzazione, politiche commerciali e andamento economico possono incidere significativamente sui risultati conseguiti.
𝗨𝗻 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮, 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲́, 𝗹’𝗼𝗰𝗰𝘂𝗹𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶.
Ciò non significa che i dati statistici siano irrilevanti, ma che il loro utilizzo nell’accertamento richiede una valutazione del quadro probatorio complessivo.
ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO E VALORE DELLE PRESUNZIONI
L’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 disciplina, tra l’altro, la possibilità di ricostruire componenti reddituali mediante presunzioni semplici, purché caratterizzate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando l’Ufficio ricorre a tale metodologia, assume particolare importanza verificare quali elementi siano stati effettivamente acquisiti e quale collegamento logico esista tra gli stessi e i maggiori ricavi contestati.
La valutazione deve quindi riguardare non soltanto il risultato del calcolo, ma anche la metodologia adottata, la pertinenza dei dati utilizzati e la motivazione dell’atto.
L’esistenza di una contabilità formalmente regolare non impedisce in assoluto l’accertamento analitico-induttivo; allo stesso modo, però, la presenza di anomalie statistiche non rende automaticamente fondata qualsiasi ricostruzione.
QUALI ASPETTI ESAMINARE QUANDO SI RICEVE UN ACCERTAMENTO BASATO SUGLI ISA?
La difesa del contribuente richiede un’analisi puntuale della documentazione e delle motivazioni contenute nell’atto.
In particolare, occorre valutare:
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Il ruolo effettivamente attribuito al punteggio ISA nella contestazione.
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Gli ulteriori elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per sostenere l’esistenza di ricavi non dichiarati.
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Il procedimento seguito per quantificare i maggiori ricavi.
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La coerenza dei parametri adottati rispetto alle caratteristiche concrete dell’impresa.
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Le osservazioni e la documentazione eventualmente già presentate dal contribuente durante il contraddittorio.
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La correttezza della motivazione e il rispetto delle garanzie procedimentali applicabili.
𝗢𝗴𝗻𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀.
Non esistono contestazioni automaticamente illegittime soltanto perché richiamano gli ISA, così come non può ritenersi automaticamente corretta una ricostruzione fondata su risultati statistici.
L’IMPORTANZA DI INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE
La ricezione di uno schema d’atto o di un avviso di accertamento richiede attenzione immediata.
La fase procedimentale, la data di notificazione, il contenuto delle contestazioni e le eventuali iniziative già intraprese incidono sulle possibilità di difesa e sulle scadenze da rispettare.
Una valutazione tempestiva consente di individuare gli elementi utili, esaminare le possibili alternative e definire una strategia coerente con la situazione del contribuente.
L’ASSISTENZA DELLO STUDIO DI NUCCI CHIAVARO
Lo STUDIO DI NUCCI CHIAVARO, con sede a Lanciano (CH), svolge attività di assistenza e difesa nel contenzioso tributario.
L’analisi degli accertamenti fondati sugli ISA richiede un approccio che integri la conoscenza della normativa tributaria, l’esame dei dati contabili ed economici dell’impresa e la valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della pretesa fiscale.
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STUDIO DI NUCCI CHIAVARO
Dr. Jhonny Di Nucci
COMMERCIALISTA REVISORE
Via V. Veneto n. 7 – Lanciano (CH)
www.studiodinuccichiavaro.it
Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce l’esame professionale del singolo caso.
